Il giorno 25 febbraio il Comitato nazionale di bioetica si è espresso in merito alla possibilità che un farmacista possa appellarsi all’obiezione di coscienza nel negare un farmaco contraccettivo di emergenza. Il Comitato si è detto favorevole a tale ipotesi anche se la votazione non ha raggiunto l’unanimità perché sono emersi orientamenti bioetici diversi: tutti i membri sono stati comunque concordi nel precisare che deve essere garantito, in ogni caso, il diritto della donna ad ottenere il farmaco richiesto.

Riportiamo una parte del comunicato ufficiale apparso nell’articolo di ilFarmacistaonline intitolato “Pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza del farmacista. Il C.n.b. si spacca”, nel quale si sottolineano le posizioni divergenti emerse nella discussione.

Il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) con il documento, oggi votato in plenaria, dal titolo “Nota in merito all’obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza”, risponde ad un quesito formulato dall’On. Luisa Capitanio Santolini in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano. Il Comitato ha ricordato in via generale che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti nella nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge.

In merito al problema specifico nel CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti. La maggioranza dei suoi membri, evidenziando plurime ragioni, ha soprattutto ritenuto che si possa riconoscere al farmacista un ruolo ritenuto riconducibile a quello degli “operatori sanitari” e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie (l. n. 194/1978 e l. n. 40/2004), debba necessariamente essere riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezione. Alcuni membri hanno ritenuto, tra le diverse ragioni, che non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l’utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l’identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non ha potere di entrare nel merito delle scelte effettuate. Se si riconoscesse al farmacista il diritto all’obiezione di coscienza, è stato osservato, gli si conferirebbe insieme il diritto sia di censurare l’operato del medico, sia di interferire pesantemente nella sfera privata e più intima di un soggetto, impedendo di fatto l’autodeterminazione.

I componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologica…

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con il suo presidente dott. Andrea Mandelli, si è dichiarata favorevole ad una legge che disciplini e faccia chiarezza sul tema. Per la FOFI la risposta legislativa a questo problema dovrà necessariamente tenere conto di entrambi gli aspetti: da un lato quello di tutelare la singola coscienza del farmacista, e dall’altro quello di garantire il diritto del paziente rispetto a una prescrizione medica.

Oggi molti giornali hanno ripreso la notizia e numerosi sono i commenti nel mondo professionale, politico e sociale. Invitiamo i colleghi ad informarsi e leggere i vari articoli apparsi sui quotidiani anche on line. Aspettiamo i vostri punti di vista e le vostre riflessioni per un dialogo costruttivo.

3 Commenti a “Parere del C.n.b. sull’obiezione di coscienza per i Farmacisti”

  • Don Marco Belladelli scrive:

    OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL FARMACISTA:
    LA RISPOSTA DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA
    Riporto di seguito per intero il parere espresso il 25/02/2011, dal COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA a proposito dell’obiezione di coscienza del Farmacista. Riconosciuto il diritto costituzionale, seguono tre tipi di distinguo, sui quali sarebbe interessante aprire un dibattito. Intanto leggete e commentate.

    25 Febbraio 2011, Obiezione di coscienza del farmacista

    Il Comitato Nazionale Bioetica (CNB) con il documento, oggi votato in plenaria, dal titolo Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza, risponde ad un quesito formulato dall’On. Luisa Capitanio Santolini in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano.
    Il Comitato ha ricordato in via generale che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge.
    In merito al problema specifico all’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti.
    Alcuni membri, evidenziando plurime ragioni, hanno soprattutto ritenuto che si possa riconoscere al farmacista un ruolo ritenuto riconducibile a quello degli “operatori sanitari” e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie (l. n. 194/1978 e l. n. 40/2004), debba necessariamente essere riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezione. Il fatto che il farmacista svolga un ruolo “meno diretto” rispetto a chi pratica clinicamente l’aborto non è stata ritenuta ragione sufficiente per invalidare l’argomento a favore della clausola morale, dato che la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità.
    Altri membri hanno ritenuto, fra le diverse ragioni, che non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l’utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l’identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non ha potere di entrare nel merito delle scelte effettuate. Se si riconoscesse al farmacista il diritto all’obiezione di coscienza, è stato osservato, gli si conferirebbe insieme il diritto sia di censurare l’operato del medico; sia di interferire pesantemente nella sfera privata e più intima di un soggetto (la donna, nell’ipotesi del contraccettivo di emergenza), impedendone di fatto l’autodeterminazione.
    A fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto.

  • Giorgio scrive:

    Chi Ama DIO vive secondo DIO e non uccide DIO , non potrebbe mai prescrivere e dispensare strumenti di morte (pillola del giorno,dei 5 giorni dopo, pillole anticoncezionali; perché non è vero che impediscono sempre che avvenga l’ovulazione ma impediscono l’impianto in utero dell’uovo fecondato, così come anche la spirale; non uccide DIO con lama e tubo e con il congelamento degli embrioni della fecondazione artificiale.
    MEDICI E FARMACISTI IN NOME DI DIO DIVENTATE OBIETTORI! NON UCCIDERE! E’ uno dei dieci comandamenti.SE PRESCRIVETE E DISPENSATE UNO STRUMENTO DI MORTE PER IL BAMBINO VOI E LA MADRE LO UCCIDETE! POTETE USUFRUIRE DELLA ‘CLAUSOLA DI COSCIENZA’ VARATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DI BIOETICA, NON DITE PERO’ DOVE POSSONO RIMEDIARE LE PILLOLE O LA SPIRALE ALTROVE ALTRIMENTI NON SERVIREBBE A NULLA. TUTTI DOVREMO RENDERE CONTO A DIO DELLE NOSTRE AZIONI. SE CONOSCETE DEI MEDICI E/O FARMACISTI PERFAVORE CHIEDETEGLI DI DIVENTARE OBIETTORI E NON PRESCRIVERE E DISPENSARE PILLOLE DEL GIORNO DOPO, PILLOLE ANTICONCEZIONALI E SPIRALE, E DI NON SOMMINISTRARE LE PILLOLE RU486 IN OSPEDALE.

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